Avellino, multe ZTL tutte annullabili: ecco cosa fare

Stanno pervenendo, in questi giorni, multe agli automobilisti relativamente ai nuovi varchi ZTL posizionati ad Avellino nella zona di Viale Italia e di Via de Conciliis.

L’infrazione contestata è quella relativa all’art. 7 comma 9 e 14 del Codice della Strada secondo cui il veicolo “accedeva nella ZTL senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”.

Nei verbali di contestazione si legge pure che “l’accertamento è stato compiuto dalla documentazione video dell’apparecchiatura denominata EnVES omologata con Decreto del M.I.T. n.270-2019”.

E’ questo il punto della questione: l’apparecchiatura è regolare? Le multe sono legittime?

La risposta è stata fornita a “Irpiniaoggi” dal dott. Carlo Spaziani, già Ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale.

ZTL AVELLINO: L’ILLEGITTIMITÀ È NEL TITOLO AUTORIZZATIVO. ECCO PERCHÉ LE MULTE SONO NULLE.

E’ la sintesi fornita da colui che ha di fatto scoperto e portato alla luce le sistematiche illegalità degli autovelox e dei sistemi di rilevamento (tutor, ZTL, parcometri e similari) per mancanza di omologazione, approvazione, taratura e prova fotografica.

Spiega Spaziani fa una premessa: “In merito alle numerose violazioni contestate ad Avellino per presunti accessi non autorizzati nella ZTL, è necessario fare chiarezza tecnica a tutela dei cittadini”

Poi entra nel dettaglio: “Sebbene lo strumento utilizzato non necessiti di omologazione (poiché non è uno strumento di misura), la legge impone requisiti di validità ben precisi che sono stati totalmente disattesi relativamente all’apparecchiatura EnVES prodotta dalla società EngiNe di Viterbo“.

L’aspetto tecnico evidenziato da Spaziani è chiaro: “Il vizio di legittimità è evidente leggendo l’art. 192, comma 7, del D.P.R. 495/92 ai sensi del quale questo tipo di dispositivi necessita obbligatoriamente di un DECRETO MINISTERIALE di approvazione.

PROVVEDIMENTO GIURIDICAMENTE INESISTENTE

“Nel caso di Avellino, l’atto utilizzato risulta essere un semplice provvedimento a firma di un dirigente (nello specifico, il Dott. Ing. Silverio Antoniazzi). Un atto dirigenziale non può sostituire un Decreto del Ministro:

  1. Mancanza di rango normativo: Un dirigente non ha il potere di emanare atti con la valenza richiesta dal Codice della Strada per legittimare l’accertamento automatico.
  2. Omessa Pubblicazione in G.U.: Un atto dirigenziale non ha i requisiti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prescritta invece dall’ 232, commi 1 e 2, del C.d.S. (D.Lgs 285/92), dalla Legge 400/1988 e dall’art. 73 della Costituzione.

Ancora più dettagliato un Fondamento Costituzionale illustrato dal Dirigente della Polizia Locale di Roma, esperto in materia, alla luce della sua quarantennale esperienza nella Capitale: “Senza la pubblicazione del Decreto Ministeriale, l’atto non è legalmente entrato in vigore e non può produrre effetti sanzionatori contro i cittadini. L’Art. 25 della Costituzione parla chiaro: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

Senza pubblicazione in G.U., il potere sanzionatorio è giuridicamente inesistente.

E allora cosa fare per contestare la multa ricevuta dal Comune di Avellino?

La risposta di Carlo Spaziani è questa: “Produrre ricorso alla Prefettura di Avellino entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Se qualcuno ha bisogno di informazioni ulteriori, sono a disposizione della vostra redazione che potrà farmi avere i quesiti posti dai lettori”

IL COMUNICATO APOCRIFO E LA RISPOSTA

E, rispetto a un comunicato stampa apocrifo che nessun giornale ha pubblicato perchè senza firma nè riferimento all’autore di una precisazione diffusa attraverso una normale mail riferibile al Comune di Avellino, conclude Carlo Spaziani: “Premesso che una richiesta di precisazione va fatta su carta intestata, con numero di protocollo, attraverso Pec e soprattutto firmata per conoscere il soggetto che rilascia dichiarazioni del genere.

Priva di questi basilari elementi – che una amministrazione pubblica dovrebbe ben conoscere, soprattutto se rappresentata da un Commissario Prefettizio dalle comprovate competenze in materia giuridica e amministrativa – quella mail andrebbe cestinata.

Ma volendo, con generosità, prenderla per buona, lascia perplessi quanto scritto dall’anonimo estensore secondo cui “la piena legittimità dell’attività posta in essere dal Comune di Avellino rispetto alla istituzione della ZTL ed ai relativi accertamenti” quando è evidente e ampiamente dimostrato che l’apparecchiatura utilizzata è fuori legge?

Perchè affannarsi a sostenere ciò? E’ una forma di deterrente nei confronti di potenziali ricorrenti?

Che sia un giudice a decidere, nel rispetto delle leggi ma quelle della Repubblica Italiana e non del Comune di Avellino”.

AI LETTORI DI IRPINIAOGGI

Per informazioni da rivolgere al dott. Carlo Spaziani scrivere mail a  info@agenzialps.com

 

 

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