Rilascio Durc edilizia, le precisazioni del ministero

La circolare n. 12/2012 del Ministero del Lavoro del 5 giugno fornisce indicazioni puntuali sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per lavori pubblici e privati in edilizia, sul suo rilascio, validità ed enti abilitati. “La normativa – afferma il segretario provinciale di Filca Cisl Mennato Magnolia – chiarisce che le stazioni appaltanti pubbliche preliminarmente ad ogni contratto di fornitura e di appalto, di stato avanzamento lavori o stato finale contrattuale, devono far richiesta di DURC. Questo ha validità di tre mesi.
Per un maggiore beneficio e trasparenza del mercato, sarà possibile far valere la disciplina del DURC pure tra privati sia che si tratti di appalti che di forniture o servizi. È vietata l’autocertificazione di quanto attestato nel DURC o la sua sostituzione con altro documento tranne che nell’unica ipotesi specifica prevista per legge (contratti di fornitura e servizi fino a 20 mila euro). Fatto di particolare rilievo e che le “stazioni appaltanti pubbliche devono attenersi solo alle certificazioni delle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC, inserite nel circuito CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili)”.
Sono infatti le Casse Edili gli unici enti (di emanazione contrattuale e bilaterale) che possono rilasciare il DURC. In Irpinia l’unica abilitata è la Cassa Edile di Avellino, con unica sede in Atripalda”.

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