Camera di Commercio Avellino, il Tar dichiara Capone ineleggibile

Il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato da CNA e Confesercenti di Avellino, dichiarando ineleggibile alla carica di Presidente della Camera di Commercio di Avellino, il sig. Costantino CAPONE. “Esprimiamo oggi piena soddisfazione – affermano i segretari delle due associazioni – per il riconoscimento delle nostre ragioni in ordine alla tutela della legalità nelle istituzioni, e nei prossimi giorni esporremo, in una apposita conferenza stampa, le nostre proposte per la soluzione del…

Il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato da CNA e Confesercenti di Avellino, dichiarando ineleggibile alla carica di Presidente della Camera di Commercio di Avellino, il sig. Costantino CAPONE. “Esprimiamo oggi piena soddisfazione – affermano i segretari delle due associazioni – per il riconoscimento delle nostre ragioni in ordine alla tutela della legalità nelle istituzioni, e nei prossimi giorni esporremo, in una apposita conferenza stampa, le nostre proposte per la soluzione della crisi che si è aperta in un delicato momento della vita della Camera in relazione al processo di accorpamento a cui la legge la obbliga”.
SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2015, proposto da: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Avellino, Ciriaco Coscia, Confesercenti Provinciale di Avellino, Giuseppe Luigi Marinelli, Berardino Pesce e Sabrina Palladino, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Barrasso, con domicilio eletto in Salerno, via Roma n. 61, presso l’avv. Lanocita; contro Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, rappresentata e difesa dall’avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 15; Regione Campania; nei confronti di Costantino Capone; per l’annullamento del verbale n.1 della seduta del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino del 27.10.2015 e della delibera in esso contenuta, con la quale il dott. Capone Costantino è stato dichiarato eleggibile e, pertanto, eletto quale Presidente della medesima Camera, del verbale n. 1 del 13.11.2015, di approvazione del precedente, di tutti gli atti connessi e presupposti Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte resistente, sulla scorta della mancata impugnazione degli atti – atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.3.2012 e parere del Governo – asseritamente espressivi del potere ministeriale di vigilanza nei confronti dell’ente intimato e della conseguente mancata notifica del ricorso al’Avvocatura dello Stato; Evidenziato invero che il primo ha contenuto meramente consultivo e non prescrittivo, risultando quindi insuscettibile di assurgere a presupposto vincolante della delibera impugnata, mentre il secondo è privo di efficacia regolativa immediata, inserendosi nel procedimento legislativo, allo stato non perfezionatosi, rivolto alla formulazione di norme di interpretazione autentica; Rilevato preliminarmente, nel merito, che si discute dell’applicabilità al controinteressato, eletto nuovamente alla carica di Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino pur avendo espletato in precedenza tre mandati consecutivi, del limite di cui all’art. 16, comma 3, l. n. 580 del 29 dicembre 1993, come sostituito dall’art. 1, comma 17, d.lvo n. 23 del 15 febbraio 2010, secondo cui “il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto per due sole volte”; Considerato che la giurisprudenza, nell’interpretare norme analogamente formulate (in particolare, l’art. 51, comma 2, d.lvo n. 267/2000, a tenore del quale “chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”), ha condivisibilmente statuito (cfr. Cassazione civile, Sez. I, n. 2001 del 29 gennaio 2008) che “sul piano letterale, la norma del D.Lgs. n. 267 del 2007, art. 51, comma 2, è assolutamente univoca nel senso che l’aver ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia è di ostacolo (salvo che non ricorra la condizione prevista dal medesimo art. 51, comma 3) alla rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo, senza che possa distinguersi (la norma non contenendo alcuna differenziazione al riguardo) tra mandati svolti anteriormente o mandati svolti successivamente all’entrata in vigore della legge in cui l’art. 51 è contenuto”; Rilevato infatti che, così interpretando la norma citata, non si attribuisce alla stessa efficacia retroattiva, atteso che l’oggetto della disciplina è costituito dai requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente della Camera, con riferimento alle elezioni successive alla sua entrata in vigore, non assumendo i mandati precedentemente svolti dall’interessato rilevanza di fatti produttivi dell’effetto della non rieleggibilità (rilevanza che non potrebbero che assumere sulla scorta di norme entrate in vigore successivamente al loro espletamento), ma di meri elementi costitutivi, anche anteriormente venuti in essere, dello status di candidato eleggibile, oggetto di verifica sulla scorta delle norme attualmente vigenti; Considerato del resto che, a ragionare diversamente, si finirebbe per attribuire ad una norma avente la finalità di limitare il numero di mandati presidenziali, introdotta peraltro in chiave meramente confermativa di quella già precedentemente in vigore (ed introdotta per la prima volta dall’art. 3, comma 6 undecies, l. n. 80 del 14 maggio 2005), l’effetto, contraddittorio rispetto alla suddetta finalità, di prorogare di altri tre turni elettivi l’eleggibilità di colui il quale, ad esempio, avesse già svolto tre mandati alla data della sua entrata in vigore; Ritenuto che la conclusione esposta trovi conferma nel disposto dell’art. 3, comma 4, d.lvo n. 23/2010, secondo cui “le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo”, riferendosi la norma alle “limitazioni”, non alle circostanze fattuali (come i mandati precedentemente svolti) dalle quali le stesse scaturiscono; Ritenuto in conclusione che il ricorso sia meritevole di accoglimento, potendo disporsi l’assorbimento delle censure non esaminate; Ritenuto di statuire, attesa l’originalità della fattispecie oggetto di controversia, la compensazione delle spese di giudizio, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato, nella misura di € 650,00, a carico della soccombente Camera di Commercio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2843/2015, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato. Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso del contributo unificato, nella misura di € 650,00, a carico dell’intimata Camera di Commercio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Giovanni Sabbato, Consigliere Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore.

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