Mentre viene attuata una nuova zona a traffico limitato che riguarda il centro storico di Avellino, continuano a pervenire multe agli automobilisti sanzionati attraverso le rilevazioni di apparecchiature posizionate all’accesso dei nuovi varchi ZTL situati nelle zone di Viale Italia e di Via de Conciliis.
L’infrazione contestata è quella relativa all’art. 7 comma 9 e 14 del Codice della Strada secondo cui il veicolo “accedeva nella ZTL senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”.
Nei verbali di contestazione si legge pure che “l’accertamento è stato compiuto dalla documentazione video dell’apparecchiatura denominata EnVES omologata con Decreto del M.I.T. n.270-2019”.
E’ questo il punto della questione: l’apparecchiatura è regolare? Le multe sono legittime?
La risposta è stata fornita a “Irpiniaoggi” dal dott. Carlo Spaziani, già Ufficiale della Polizia Locale di Roma Capitale.
ZTL AVELLINO: L’ILLEGITTIMITÀ È NEL TITOLO AUTORIZZATIVO. ECCO PERCHÉ LE MULTE SONO NULLE.
E’ la sintesi fornita da colui che ha di fatto scoperto e portato alla luce le sistematiche illegalità degli autovelox e dei sistemi di rilevamento (tutor, ZTL, parcometri e similari) per mancanza di omologazione, approvazione, taratura e prova fotografica.
Spiega Spaziani fa una premessa: “In merito alle numerose violazioni contestate ad Avellino per presunti accessi non autorizzati nella ZTL, è necessario fare chiarezza tecnica a tutela dei cittadini”
Poi entra nel dettaglio: “Sebbene lo strumento utilizzato non necessiti di omologazione (poiché non è uno strumento di misura), la legge impone requisiti di validità ben precisi che sono stati totalmente disattesi relativamente all’apparecchiatura EnVES prodotta dalla società EngiNe di Viterbo“.
L’aspetto tecnico evidenziato da Spaziani è chiaro: “Il vizio di legittimità è evidente leggendo l’art. 192, comma 7, del D.P.R. 495/92 ai sensi del quale questo tipo di dispositivi necessita obbligatoriamente di un DECRETO MINISTERIALE di approvazione.
PROVVEDIMENTO GIURIDICAMENTE INESISTENTE
“Nel caso di Avellino, l’atto utilizzato risulta essere un semplice provvedimento a firma di un dirigente (nello specifico, il Dott. Ing. Silverio Antoniazzi). Un atto dirigenziale non può sostituire un Decreto del Ministro:
- Mancanza di rango normativo: Un dirigente non ha il potere di emanare atti con la valenza richiesta dal Codice della Strada per legittimare l’accertamento automatico.
- Omessa Pubblicazione in G.U.: Un atto dirigenziale non ha i requisiti per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prescritta invece dall’ 232, commi 1 e 2, del C.d.S. (D.Lgs 285/92), dalla Legge 400/1988 e dall’art. 73 della Costituzione.
Ancora più dettagliato un Fondamento Costituzionale illustrato dal Dirigente della Polizia Locale di Roma, esperto in materia, alla luce della sua quarantennale esperienza nella Capitale: “Senza la pubblicazione del Decreto Ministeriale, l’atto non è legalmente entrato in vigore e non può produrre effetti sanzionatori contro i cittadini. L’Art. 25 della Costituzione parla chiaro: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”
Senza pubblicazione in G.U., il potere sanzionatorio è giuridicamente inesistente.
E allora cosa fare per contestare la multa ricevuta dal Comune di Avellino?
La risposta di Carlo Spaziani è questa: “Produrre ricorso alla Prefettura di Avellino entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Se qualcuno ha bisogno di informazioni ulteriori, sono a disposizione della vostra redazione che potrà farmi avere i quesiti posti dai lettori”
SENTENZA GIUDICE DI PACE 28-05-2026
Come è avvenuto da parte del Giudice di Pace, Dott.ssa Nicoletta Locorriere che, con sentenza Numero RG 3370/2026 dello scorso 28 maggio, ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Luigi Chieffo, del Foro di Avellino, il quale ha sostenenuto e dimostranato che l’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione delle targhe dei veicoli poi sanzionati era priva di qualsiasi requisito di regolarità. Così aveva pure sostenuto, inutilmente, attraverso il ricorso presentato alla Prefettura ed invece rigettato. Il Giudice di Pace ha però annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura che è stata pure condannata a rifondere le spese processuali e legali in favore del professionista irpino.
SENTENZA TRIBUNALE 16-02-2026
La stessa motivazione era stata espressa anche dal Tribunale di Rimini stabilendo che i semafori – come i Photored e similari – devono essere omologati secondo la legge, sentenziando perciò l’annullamento di una multa in accoglimento delle ragioni esposte dal legale.
Riformando la precedente sentenza del Giudice di Pace, il Tribunale ha così deciso: «In conclusione, la pronuncia di primo grado è erronea e deve essere riformata nella parte in cui ha escluso che la procedura di omologazione si estenda anche alle infrazioni di cui all’art. 146, comma 3, c.d.s., estendendosi solo alle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità».
In pratica, se il dispositivo che rileva il passaggio con il rosso non è omologato, la sanzione non è valida. Ciò significa che le multe possono essere contestate efficacemente se il dispositivo non è regolare.
AI LETTORI DI IRPINIAOGGI
Per informazioni da rivolgere al dott. Carlo Spaziani relativamente ad eventuali sanzioni
indirizzare mail a info@agenzialps.com
