Serie D, le decisioni del giudice sportivo

Serie D, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo, Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Antonio Sauro e dal responsabile di segreteria Marco Ferrari nella seduta del 15 Marzo 2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 14 FEBBRAIO 2010 MAZARA – ADRANO CALCIO
“Il Giudice Sportivo,
– Considerato che la società Adrano Calcio Onlus non ha tempestivamente preannunciato il reclamo della gara di cui in epigrafe e che le motivazioni dello stesso sono pervenute a questo Giudice Sportivo ben oltre i limiti temporali previsti dal CGS.
– Visto l’art. 33, comma 5, del CGS 137
P.Q.M.
Delibera:
1. Di dichiarare inammissibile il reclamo
2. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Mazara – Adrano 3-1 3. Di addebitare sul conto della società Adrano Calcio Onlus la tassa di reclamo.

AMMENDE
€ 1.200,00 ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.
“Per avere propri sostenitori in campo avverso:
– dal 20° del primo tempo e fino al termine della gara, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di sputi che attingevano l’Ufficiale di gara alla testa ed alle spalle;
– per avere, al termine della gara persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società ospitata, indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un Assistente Arbitrale. ( R A – R AA )”.
€1.000,00 ACICATENA
“Per avere, al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società ospitante, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto ingiurie di estrema gravità all’indirizzo di un Assistente Arbitrale. ( R AA )”.
€ 800,00 ROSARNO
“Per avere un proprio sostenitore, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del Direttore di gara uno sputo che lo attingeva al volto.”

A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. per 4 gare effettive a RENDA PASQUALE LUCIANO (SAMBIASE 1962)
“Entrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara entrava nello spogliatoio arbitrale protestando con tono minaccioso, nei confronti della terna arbitrale. ( R A – R AA )”.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. per 2 gare effettive a FORMOSA SERGIO (ACICATENA)
“Abbandonata la propria area tecnica ed avvicinatosi con atteggiamento minaccioso ad uno degli Assistenti Arbitrali, rivolgeva al medesimo espressioni gravemente offensive. ( R AA )”.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. per 2 gare effettive a SANGIORGIO LUIGI (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.)
“Per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli Assistenti Arbitrali espressioni gravemente offensive e minacciose. ( R AA )”.

A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica per 2 gare effettive a PASCUCCI CARLO (ADRANO CALCIO O.N.L.U.S.) “Per avere, al termine della gara, rivolto ad uno degli Assistenti Arbitrali, assumendo atteggiamento minaccioso, espressioni offensive. ( R AA )”.

A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ACCAPUTO CARMELO (ROSSANESE A.S.D.)
FILIPPI GIACOMO (TRAPANI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ALDERUCCIO PIETRO (MAZARA 1946)
MORANO ALCIBIADE (ROSSANESE A.S.D.)
MONFORTE BENEDETTO (SAPRI CALCIO S.R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR):
ALTOBELLO ERRICO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
CALABRO ANTONIO (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
RUFFOLO GASPARE (SAPRI CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
DAIDONE FRANCESCO (ACICATENA)
CASSARO RICCARDO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D)
MAGGIO FRANCESCO (NISSA FOOTBALL CLUB A.S.D)

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