Avellino-Taranto, 1.500€ di ammenda per i lupi

Avellino-Taranto, 1.500€ di ammenda per i lupi

AVELLINO-TARANTO – Continuano i provvedimenti del Giudice Sportivo nei confronti dell’Avellino. Dopo la decisione di ieri in merito ai disordini di Foggia che ha porterà alla disputa di Avellino-Fidelis Andria a porte chiuse, l’organo si è espresso anche in merito alla partita di domenica Avellino-Taranto. Si legge nel comunicato diramato dalla Lega Pro: la società biancoverde dovrà pagare una multa di 1.500€per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori”.

Stesso discorso anche per il  Taranto che dovrà invece pagare una multa di 3.000€. Squalificato per una giornata e ammenda di 500€ anche mister Ezio Capuano per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale”.

LA DECISIONE SUL TARANTO

Ammenda 3.000€, TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

  1. Nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore;
  2. Nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza;
  3. Nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d’angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate);
  4. Nell’avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell’Avellino, senza colpire alcuna persona.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto).

LA DECISIONE SULL’AVELLINO

Ammenda 1.500€, AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell’avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

LA DECISIONE SU EZIO CAPUANO DOPO AVELLINO-TARANTO

Squalifica per una gara effettiva e 500€ di ammenda, CAPUANO EZIO (TARANTO)

  • Per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato;
  • Per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed).

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