II Cat., sconfitte per Montemiletto, A. Villamaina e U. Villa

II Cat., sconfitte per Montemiletto, A. Villamaina e U. Villa

Il giudice sportivo del Comitato Regionale Figc si è espresso sui reclamo presentati dall’Americo Canonico, Sant’Andrea di Conza e Under Villa. “GARA AMERICO CANONICO – MONTEMILETTO DEL 16/5/2010
Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Montemiletto inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì che nel corso della gara un calciatore di suddetta squadra, per infortunio abbandonava il campo per cui l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tali motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Montemiletto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, acquisito sul campo al momento della sospensione. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara”.

GARA SANT’ANDREA DI CONZA – ASTON VILLAMAINA DEL 16/5/2010
Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Aston Villamaina. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Aston Villamaina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500.00 relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara come da C.U. n. 1 dell’1/7/2009). Fa obbligo alla società Aston Villamaina di versare a favore della società Sant’Andrea di Conza, quale indennizzo per il mancato
incasso, la somma di € 80.00”.

GARA UNDER VILLA – SEDNA DEL 16/5/2010
Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Under Villa inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore di suddetta squadra, per infortunio abbandonava il campo per cui l’arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tali motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;
DELIBERA
di infliggere alla società Under Villa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara”.

SPOT