Avellino, si torna a scuola: il Tar annulla l’ordinanza del Sindaco

Il Tar annulla l’ordinanza del sindaco di Avellino e intima al primo cittadino di riaprire le scuole del capoluogo.

Accolto il ricorso presentato dal legale di un gruppo di genitori degli alunni delle scuole di Avellino.

Ecco la decisione del presidente del Tar, dottore Leonardo Pasanisi.

“Vista l’istanza di decreto cautelare ante causam, proposta dai ricorrenti, visti il provvedimento impugnato e gli altri atti allegati all’istanza in esame; Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;

Considerato, quanto al fumus, che appaiono sicuramente sussistenti le dedotte violazioni motivazionali ed istruttorie, dal momento che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alle particolari situazioni “di peculiare criticità” che si sarebbero dovute previamente accertare con riferimento al territorio comunale da parte della competente ASL, come imposto dall’ordinanza regionale n. 95 del 7 dicembre 2020 (che riproduce, al riguardo, la medesima prescrizione di cui alle precedenti ordinanze n. 92 del 23 novembre 2020 e n. 93 del 28 novembre 2020);

Considerato, quanto al periculum, che, nel caso di specie, sussistono le prospettate gravissime ragioni di danno, dal momento che con l’ordinanza in esame viene disposta per la terza volta, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti ordinanze, la sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria (e senza alcuna evidenza sanitaria sulla sussistenza di una situazione di maggiore rischio locale rispetto ad un andamento epidemiologico regionale e nazionale in accertato miglioramento); Ritenuto, pertanto, che, allo stato (e salvo ogni eventuale diversa sopravvenienza o rinnovata valutazione sulla base di specifica istruttoria), la scelta adottata con l’impugnata ordinanza sindacale non appaia giustificata neanche in applicazione del generale principio di precauzione;

Ritenuto, in conclusione, che l’istanza in esame sia fondata e meriti accoglimento;

P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza e fissa il termine perentorio di giorni cinque per la notificazione del presente decreto, a cura dei ricorrenti, alle altre parti.

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