La procedura scelta dal Comune di Avellino non presenta, sulla base della sola determinazione pubblicata, un’illegittimità immediatamente dimostrabile. Presenta però una lunga serie di debolezze amministrative e politiche che impediscono di considerarla un esempio convincente di trasparenza, concorrenza e buon impiego delle risorse pubbliche.
Con la determinazione numero 1542 del 21 luglio 2026, il servizio di comunicazione, stampa, gestione dei social, produzione di contenuti multimediali e promozione degli eventi comunali è stato assegnato direttamente alla K-Loop srl, con sede a Benevento, per 30.875 euro oltre Iva, pari a un impegno complessivo di 37.667,50 euro. L’incarico decorrerà dalla consegna del servizio e terminerà il 6 gennaio 2027.
La procedura è consentita, ma questo non basta
Il primo punto da chiarire è essenziale. Il limite dei 40 mila euro non rappresenta oggi la soglia entro la quale è consentito affidare direttamente un servizio. Il Codice dei contratti pubblici permette l’affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a 140 mila euro, anche senza consultare più operatori economici. Il Comune, quindi, avrebbe potuto utilizzare la stessa procedura anche per una somma nettamente superiore.
Sotto questo profilo, la scelta di rivolgersi a una sola società non è automaticamente illegittima. L’utilizzo della piattaforma digitale Traspare, l’acquisizione del CIG, la presenza del Durc e l’adozione della determinazione a contrarre sono passaggi formalmente coerenti con la disciplina vigente.
Ma la possibilità di procedere senza gara non equivale a una licenza per scegliere senza spiegare. L’articolo 17 del Codice stabilisce che l’atto di affidamento diretto debba indicare anche le ragioni della scelta del contraente e i requisiti professionali considerati. Il principio del risultato impone inoltre di ricercare il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della trasparenza e della concorrenza.
Ed è precisamente su questo terreno che la determinazione del Comune appare più vulnerabile.
Il vero vantaggio della soglia dei 40 mila euro
La collocazione dell’incarico sotto i 40 mila euro produce un vantaggio procedurale concreto. Per questi affidamenti, l’articolo 52 permette all’operatore economico di attestare il possesso dei requisiti attraverso una dichiarazione sostitutiva. L’amministrazione può effettuare le verifiche anche successivamente e sulla base di un campione definito preventivamente.
È dunque questo il vero effetto della soglia scelta dal Comune. Non rende possibile l’affidamento diretto, che sarebbe stato ammesso fino a 140 mila euro, ma alleggerisce i controlli preventivi sull’impresa.
La cifra stimata dagli uffici è di 32.500 euro oltre Iva. La sola società interpellata presenta un’offerta di 30.875 euro, esattamente il 5 per cento in meno. Il risultato mantiene l’incarico comodamente sotto la soglia dei 40 mila euro netti e consente di applicare il regime semplificato delle autocertificazioni.
Questo non dimostra che il valore sia stato costruito artificialmente. Per sostenerlo servirebbero il calcolo analitico della spesa, il capitolato completo, la programmazione degli eventi e l’elenco di tutti gli incarichi analoghi affidati dal Comune durante il 2026. La determinazione, però, non offre nessuno di questi elementi e non elimina il sospetto politico di un importo calibrato per ottenere il massimo della libertà amministrativa con il minimo dei controlli immediati.
Una sola offerta chiamata migliore
L’atto riferisce che alla K-Loop è stato chiesto di formulare la propria migliore offerta. È una formula singolare quando il destinatario della richiesta è uno solo. Senza un secondo preventivo, un listino di riferimento o una comparazione con precedenti affidamenti, non esiste infatti un termine concreto con cui misurare la convenienza economica della proposta.
Il ribasso del 5 per cento rispetto alla stima iniziale può apparire formalmente rassicurante, ma resta un dato costruito esclusivamente sul prezzo fissato dalla stessa amministrazione. Se non è spiegato come siano stati calcolati i 32.500 euro, neppure lo sconto consente di capire se il Comune abbia ottenuto un prezzo favorevole.
L’Anac ha chiarito che l’acquisizione di più preventivi non trasforma necessariamente un affidamento diretto in una gara formale. Il Comune avrebbe quindi potuto interpellare più agenzie, confrontare esperienze, progetti editoriali, organizzazione del lavoro e prezzi, conservando una procedura rapida e semplificata.
La scelta di non farlo era giuridicamente possibile. Politicamente e amministrativamente, però, priva la decisione di un confronto che sarebbe stato particolarmente opportuno per un servizio creativo, fiduciario e difficilmente valutabile attraverso il solo prezzo.
La motivazione ridotta a una formula
Il passaggio più fragile della determinazione è quello dedicato alla scelta della società. L’atto si limita ad affermare che l’offerta è adeguata alle finalità dell’ente e che la società possiede esperienze pregresse idonee.
Non viene indicata una sola esperienza. Non sono precisati i committenti precedenti, la durata dei servizi svolti, i risultati ottenuti, il personale messo a disposizione, i profili professionali coinvolti o le campagne già realizzate. Si rinvia genericamente a un curriculum e a documenti depositati sulla piattaforma, senza trasferire nella motivazione gli elementi che avrebbero reso comprensibile la preferenza.
Una motivazione di questo tipo assomiglia più alla formula conclusiva di un modello amministrativo che alla dimostrazione di una valutazione effettivamente compiuta. Il cittadino può conoscere il nome dell’impresa e la cifra, ma non può capire perché proprio quella società sia stata ritenuta più adatta di tutte le altre presenti sul mercato.
Il problema non è la provenienza beneventana dell’affidataria. Introdurre una preferenza territoriale sarebbe contrario ai principi di imparzialità e non discriminazione. Il problema è che nessun operatore, avellinese, irpino, campano o nazionale, è stato messo nelle condizioni di presentare una proposta alternativa. Il principio di accesso al mercato richiede concorrenza, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, anche quando il Codice permette procedure semplificate.
Un servizio enorme racchiuso in quattro etichette
L’incarico comprende social media management, contenuti multimediali istituzionali, comunicazione, promozione e pubblicizzazione degli eventi. Si tratta di attività molto diverse, potenzialmente capaci di assorbire grafici, videomaker, fotografi, addetti stampa, social media manager, copywriter e personale incaricato del monitoraggio.
La determinazione non consente di conoscere il numero minimo di contenuti da produrre, la frequenza delle pubblicazioni, le ore di copertura degli eventi, il numero di comunicati, video, fotografie o campagne pubblicitarie richiesti. Non precisa se nel corrispettivo siano compresi gli investimenti per sponsorizzazioni sui social, le spese di stampa, gli acquisti di spazi pubblicitari o soltanto l’attività professionale.
Mancano anche indicatori misurabili. Non vengono esposti obiettivi di pubblico raggiunto, tempi di risposta, obblighi di rendicontazione, standard qualitativi, penali o modalità con cui il Comune controllerà l’esecuzione.
Senza l’anatomia del servizio, 30.875 euro possono essere troppi oppure insufficienti. L’atto non permette di stabilirlo. È questa la contraddizione più evidente: un’amministrazione affida la propria comunicazione, ma comunica in maniera insufficiente contenuti, costi e criteri dell’affidamento.
Il perimetro cambia dentro lo stesso atto
Anche l’oggetto appare oscillante. Nelle premesse, il servizio viene giustificato con la necessità di informare i cittadini sulle attività culturali. Nel titolo e nel dispositivo, invece, l’incarico riguarda più genericamente le iniziative organizzate dal Comune di Avellino.
La differenza non è marginale. Un conto è promuovere un calendario delimitato di manifestazioni culturali, un altro è gestire la comunicazione di tutte le iniziative comunali fino al gennaio successivo.
Neppure la durata è perfettamente definita, perché il contratto parte dalla consegna del servizio e non da una data indicata nell’atto. Il termine del 6 gennaio lascia intuire un collegamento con la programmazione estiva, autunnale e natalizia, ma non viene allegato un calendario che consenta di quantificare il carico di lavoro.
Il nodo degli incarichi collegati
Per stabilire se vi sia stato un vero frazionamento artificioso occorre verificare se il Comune abbia affidato, nello stesso esercizio, altri servizi omogenei di comunicazione, promozione, grafica, produzione video, gestione social o pubblicità.
La sola determinazione non permette di farlo. Non contiene una ricognizione degli affidamenti analoghi, non chiarisce se questa sia l’unica spesa per la comunicazione delle iniziative del 2026 e non spiega perché il servizio termini il 6 gennaio anziché essere programmato su base annuale.
Il Codice vieta di scegliere il metodo di calcolo del valore stimato con lo scopo di evitare l’applicazione delle soglie europee. Quel divieto non dimostra automaticamente un’elusione nel caso avellinese, ma richiama un principio fondamentale: la stima deve rappresentare il valore reale e complessivo del fabbisogno, non una porzione amministrativamente conveniente.
Se esistessero altri affidamenti sostanzialmente collegati, la valutazione dovrebbe essere compiuta sul fabbisogno unitario. Senza la pubblicazione del quadro complessivo, il sospetto non può essere trasformato in accusa, ma neppure liquidato come una semplice polemica.
Comunicazione istituzionale o comunicazione politica
La legge 150 del 2000 riconosce alle amministrazioni la possibilità di informare i cittadini, promuovere servizi e organizzare campagne istituzionali. Proprio perché vengono utilizzate risorse pubbliche, però, i contenuti devono restare ancorati alle funzioni dell’ente e all’interesse della collettività.
Un affidamento descritto con espressioni amplissime come comunicazione, promozione e pubblicizzazione dovrebbe fissare con estrema precisione il confine tra informazione istituzionale e valorizzazione dell’immagine di chi amministra.
Nella determinazione questo presidio non emerge. Non sono indicati criteri editoriali, obblighi di neutralità, procedure di approvazione dei contenuti o meccanismi destinati a impedire che i canali dell’ente diventino una vetrina autoreferenziale.
Non vi sono elementi per sostenere che ciò sia già avvenuto. Ma l’assenza di regole pubblicamente leggibili rappresenta di per sé un punto debole, soprattutto per un servizio che incide direttamente sul racconto dell’attività amministrativa.
Un atto segnato dal copia e incolla
La qualità formale del documento non aiuta. In alcuni passaggi viene citato il decreto legislativo numero 23 del 2023 anziché il numero 36. La società affidataria viene ripetutamente definita professionista, nonostante si tratti di una srl. Sono presenti formulazioni incomplete e ripetizioni tipiche dell’adattamento frettoloso di un modello.
Si tratta probabilmente di errori materiali, insufficienti da soli a invalidare l’affidamento. Sono però significativi in un provvedimento che attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e impegna quasi 38 mila euro di denaro pubblico.
L’atto contempla inoltre la possibilità dell’esecuzione anticipata, ma non descrive un’urgenza concreta. Anche questo passaggio appare inserito come clausola standard, senza un collegamento esplicito alle condizioni reali del servizio.
La soglia diventa uno scudo politico
La questione, dunque, non può essere ridotta alla domanda se il Comune avesse il potere di procedere direttamente. Quel potere esisteva. La vera domanda è perché abbia scelto di esercitarlo nella forma meno competitiva e meno verificabile disponibile.
L’amministrazione ha individuato una sola impresa, ha ricevuto un’unica offerta, ha registrato un ribasso del 5 per cento rispetto alla propria stima e ha chiuso l’operazione sotto i 40 mila euro, beneficiando della verifica semplificata dei requisiti.
Tutto può essere formalmente compatibile con il Codice e, nello stesso tempo, risultare politicamente debole. La legalità della scorciatoia non rende automaticamente buona la decisione. La discrezionalità dovrebbe essere accompagnata da una motivazione più forte, non da una formula più corta.
Per dissipare ogni dubbio, Palazzo di Città dovrebbe rendere facilmente accessibili il capitolato, la richiesta di offerta, l’offerta tecnica ed economica, il curriculum dettagliato della società, le esperienze valutate, il calcolo utilizzato per stimare la spesa, gli eventuali altri affidamenti analoghi e i successivi report sull’esecuzione.
Finché questi elementi resteranno fuori dalla motivazione pubblica, l’affidamento alla K-Loop continuerà ad apparire come un’operazione costruita per essere consentita, più che come una scelta dimostrata come migliore per la città.

