Anche la Lega di B contro l’Avellino. E il Coni pubblica le motivazioni della bocciatura-beffa

di Antonio Aquino

L’Avellino contro il sistema calcio italiano. Al Tar Lazio, domattina alle ore 10.30 (comunicazione ufficiale) andrà in scena una battaglia giudiziaria senza eguali. Mai nessuna società di calcio si era ritrovata contemporaneamente contro Figc, Coni e Lega di B. Ai primi due organismi, si è aggiunto il terzo, in qualità di soggetto controinteressato.

Come fatto dai legali di Figc e Coni, anche la Lega di B ha richiesto il rigetto dell’istanza di sospensiva su quale fa leva l’U.S. Avellino per ottenere il reinserimento nell’organico del prossimo torneo cadetto. Una mossa, quella della Lega presieduta da Mauro Balata, dettata dalla volontà di evitare ulteriori proroghe alla pubblicazione del calendario, procrastinato a data da destinarsi. 

Intanto il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza promulgata dal presidente Franco Frattini, martedì scorso. Dopo una lunga e dettagliata cronistoria della vicenda iscrizione, in conclusione l’organo giudicante ha dichiarato che “il ricorso proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l. non merita accoglimento. Il Collegio certamente non ignora e prende atto che, in base a quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e, in particolare, dalle polizze fideiussorie alla stessa rilasciate e dalla loro notevole entità, anche con specifico riferimento all’ultima, certamente valida e sicura, ma esibita in ritardo rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis, la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria in proposito prescritti. Pur tuttavia, la reiezione del presente ricorso non può che conseguire ipso iure per effetto del mancato rispetto delle regole stabilite dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, non impugnato nei termini previsti, nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, ed i cui requisiti dovevano essere rispettati in maniera formale e rigorosa al fine di garantire la par condicio degli aspiranti, trattandosi di procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis e caratterizzata dalla presenza di terzi controinteressati.

P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; Considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, e per questa ragione il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici; respinge il ricorso“.

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