Elezioni europee, chiarimenti Prefettura su presentazione liste

Sulla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e delle candidature, si ritiene opportuno rammentare, in linea con quanto asserito dal Ministero dell’Interno, che non si ritengono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di Stabilità 2012) deve, pertanto, ritenersi che trova tuttora applicazione l’orientamento del consiglio di Stati es…

Sulla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e delle candidature, si ritiene opportuno rammentare, in linea con quanto asserito dal Ministero dell’Interno, che non si ritengono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n.183 (legge di Stabilità 2012) deve, pertanto, ritenersi che trova tuttora applicazione l’orientamento del consiglio di Stati espresso con parere n. 283/00 – Sezione Prima – del 13 dicembre 2000 e, quindi, come per il passato, anche nelle prossime consultazioni elettorali europee ed amministrative del 25 maggio 2014, l’autenticazione delle firme dei sottoscritti delle liste dei cabdidati dovrà essere corredata dai certificati elettorali, rilasciati dalle amministrazioni comunali, da cui risulta che i sottoscritti medesimi sono iscritti nelle liste elettorali dei comuni. Ciò esclude la possibilità di applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione dei documenti alla Pubblica Amministrazione mediante fax o posta elettronica.

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