Anzalone: Comune superficiale su Legge n. 69/09

Anzalone: Comune superficiale su Legge n. 69/09
Pasquale Anzalone, quale rappresentante della Rete di Difesa Civica, in merito alla presenza sul sito del Comune di Avellino della Legge n. 69/09, ritiene di poter precisare quanto segue: l’elenco, che esiste, ma questa mattina non era nel sito, è lacunoso, s…

Anzalone: Comune superficiale su Legge n. 69/09

Pasquale Anzalone, quale rappresentante della Rete di Difesa Civica, in merito alla presenza sul sito del Comune di Avellino della Legge n. 69/09, ritiene di poter precisare quanto segue: l’elenco, che esiste, ma questa mattina non era nel sito, è lacunoso, superficiale e non rispetta i dettati dell’art. 21 della legge n. 69/09-. Per meglio far comprendere quanto dalla Rete di Difesa Civica sostenuto si ritiene opportuno riportare integralmente ex art. 21: ex art. 21: 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito». 3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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