Facebook: l’offesa in bacheca è diffamazione aggravata, la sentenza della Cassazione

“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma codice penale, poiche’ trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicita’, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneita’ del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando ‘ e aggravando ‘ in tal modo la capacita’ diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”

Questa la decisione espressa dalla Prima sezione della Cassazione penale con la sentenza n° 50 emessa nel mese di gennaio 2017. I giudici della siprema corte, hanno peraltro ribadito che Deve essere data continuita’ al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007.

Ecco il testo integrale della sentenza (LEGGI QUI)

Attenzione, dunque, nel lasciarsi andare a commenti e frasi offensive attraverso i social network, in particolare facebook che è ormai divenuto un mezzo per esprimere tutto e il contrario di tutto, scrivendo offese, ritenendo che quella sia terra di nessuno e quindi di potere restare impuniti.

Non è così e la sentenza della Cassazione potrà essere presa in considerazione da qualsiasi giudice al quale si rivolgerà chi riterrà di essere stato offeso.

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