Rifiuti: dalla Tarsu alla Tares, per la Uil stangata per famiglie

Dal prossimo anno la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la TIA (tariffa di igiene ambientale) saranno sostituite dalla TARES (tassa rifiuti servizi). Ci attende una stangata media di circa 80 euro in più all’anno (il 37,5%), che si aggiungeranno ai 225 euro medi pagati quest’anno con la vecchia TARSU o TIA, già in aumento del 2,4% rispetto al 2011 e del 14,3% rispetto agli ultimi 5 anni.
Ciò significa, che il prossi…

Dal prossimo anno la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la TIA (tariffa di igiene ambientale) saranno sostituite dalla TARES (tassa rifiuti servizi). Ci attende una stangata media di circa 80 euro in più all’anno (il 37,5%), che si aggiungeranno ai 225 euro medi pagati quest’anno con la vecchia TARSU o TIA, già in aumento del 2,4% rispetto al 2011 e del 14,3% rispetto agli ultimi 5 anni.
Ciò significa, che il prossimo anno con la nuova tassa si pagheranno in media 305 euro, che peseranno mediamente più dell’IMU sull’abitazione principale. E’ vero che, con la nuova tassa si risolve l’annoso problema dell’IVA sulla TIA, che non sarà dovuta, così come non saranno più dovute le Addizionali ex eca (10%) sulla TARSU, ma la norma prevede che il prossimo anno andranno coperti integralmente i costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti. E considerando il fatto che, attualmente i Comuni coprono mediamente il 79% del costo del servizio sulle utenze domestiche, l’aumento solo per questa parte sarà mediamente di 53 euro. Un po’ meno nei 1.300 Comuni che applicano la TIA (37 euro), mentre nei Comuni dove si applica la TARSU, l’aumento medio corrisponde a circa 70 euro.
A ciò vanno aggiunti ulteriori 27 euro medi, per la parte servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, polizia locale ecc.), in quanto ci sarà una sovratassa che varierà, a facoltà dei Comuni, da 30 a 40 centesimi al mq. Il combinato disposto (copertura integrale del costo del servizio e la parte servizi) porterà nelle casse pubbliche circa 1,9 miliardi di euro in più, che si aggiungono ai 7,6 miliardi di euro pagati nel 2012. Le stime sono state calcolate dall’Osservatorio sulla fiscalità locale della UIL – Servizio Politiche Territoriali, sui dati delle bollette della tassa/tariffa rifiuti in 89 città capoluogo di provincia su una famiglia campione composta da 4 persone che vive in un appartamento di 80 mq.
Le stime sul gettito sono state elaborate su dati ISTAT, Bilanci dei Comuni e Agenzia del Territorio, mentre il tasso di copertura del servizio è stato rilevato attraverso la lettura delle relazioni programmatiche, allegate ai Bilanci di previsione dei Comuni. “Se con l’IMU la stangata è stata certa – commenta Guglielmo Loy, Segretario Confederale UIL – anche la “sorella minore” ovvero la Tassa/Tariffa rifiuti solidi urbani e la TARES dal 2013 non saranno da meno”.
“Stando ai dati del 2012 dal monitoraggio della UIL Nazionale – spiega Franco De Feo – Segretario Generale della UIL di Avellino – anche il Comune di Avellino ha aumentato la TARSU del 15% ed i dati complessivi ci indicano che, oggi, purtroppo, il livello di tassazione locale (IMU, Addizionali IRPEF, Tariffa rifiuti) incide per il 30% (oltre 1.700 euro) sulla pressione fiscale complessiva e gli aumenti sopradescritti colpiscono principalmente i lavoratori dipendenti e pensionati. Tutto ciò fa sì, che anche e soprattutto a livello locale, si giochi la partita per un fisco più equo, che tenga conto di chi vive con redditi fissi. Per questa ragione, bisogna rettificare i decreti attuativi del federalismo fiscale. Tra l’altro la tassa/tariffa sui rifiuti non pesa soltanto sui proprietari degli immobili, ma su chi ne usufruisce, e, spesso, pesa molto di più dell’IMU sull’abitazione principale. Quindi, il tema dell’efficienza e del contenimento dei costi del servizio, soprattutto delle Società spesso pubbliche, che gestiscono il servizio non è secondario in quanto si ripercuote sui cittadini, attraverso l’aumento di tasse e tariffe”.
LA TARES: COME FUNZIONA
L’esigenza di una revisione della tassazione sui rifiuti – sollecitata anche dal Decreto sul Federalismo fiscale municipale – deriva dalle problematiche connesse alla frammentazione della disciplina degli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, TIA 1 e TIA 2). I comuni hanno enormi difficoltà nell’applicazione delle norme e, soprattutto, agiscono nell’incertezza sulla natura tributaria o meno degli ultimi due prelievi, con le relative problematiche di applicabilità dell’IVA non risolte neanche dopo l’intervento della Corte Costituzionale. La TARES riprende lo schema correttivo dal decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2011 (Governo Berlusconi), con alcune differenze apportate con il Decreto “Salva Italia” (Governo Monti).
A decorrere dal 2013 è istituito il Tributo Comunale Rifiuti e Servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi e detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni civili. La superficie soggetta al tributo è pari all’80% della superficie catastale.
TRIBUTO PARTE RIFIUTI
Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie dei rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alle tipologie svolte. La tariffa è determinata dalle componenti essenziali del costo del servizio in modo da assicurare la copertura integrale dei costi. Le componenti per determinare la tariffa sono: investimenti infrastrutturali e relativi ammortamenti; quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; al servizio fornito; all’entità dei costi di gestione; ai costi per lo smaltimento in discarica.
Nella modulazione della tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata svolta dalle utenze domestiche. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, da iscriversi in Bilancio, e con la copertura assicurata da altri introiti. Con proprio Regolamento il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo.
In particolare determina:
la classificazione delle categorie di attività (utenze domestiche e non domestiche);
la disciplina delle riduzioni tariffarie;
la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio redatto dal soggetto che svolge il servizio.
A decorrere dal 1° Gennaio 2013 è soppressa l’imposta addizionale comunale di integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA), nei Comuni che applicano la TARSU e l’IVA nei Comuni che applicano la tariffa. E’ confermato, invece, il Tributo Provinciale per le funzioni di protezione e igiene ambientale (TEFA), nella misura deliberata dalla Provincia (dall’1% al 5%).
TARIFFA PARTE SERVIZI
Alla tariffa per la raccolta dei rifiuti si applica una maggiorazione pari a 30 centesimi al metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione, anagrafe, polizia locale, ecc.). Con delibera del Consiglio comunale tale maggiorazione potrà essere aumentata fino a 40 centesimi al metro quadrato, anche graduandola in relazione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. Le agevolazioni deliberate per il tributo parte rifiuti sono valide anche per la parte servizi. Alla parte servizi non si applica il TEFA.

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