Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede distaccata di Salerno, Sezione Terza, ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino nei confronti d una società irpina. La domanda era stata avanzata nell’ambito di un giudizio cautelare, ma i giudici hanno ritenuto che gli elementi disponibili non consentissero di accoglierla.
Nell’ordinanza, il TAR ricostruisce il contesto su cui si fonda il provvedimento prefettizio. Al centro vi è una pluralità di vicende di reato che, al di là degli esiti dei procedimenti penali collegati, sono considerate dotate di un chiaro valore indiziario. Tali episodi delineano un modus operandi segnato da illegalità e abusivismo, con particolare riferimento al reato contestato di turbata libertà degli incanti in concorso, che ha coinvolto direttamente il legale rappresentante della società.
I giudici evidenziano i rapporti di frequentazione conviviale e situazioni di cointeressenza, documentate anche attraverso riproduzioni fotografiche ritenute significative.Vengono indicati in particolare i legami intrattenuti con un collaboratore diretto di un esponente apicale di un noto clan camorristico locale, con un soggetto pluripregiudicato e considerato figura di rilievo della criminalità organizzata del territorio, e con il fratello del sindaco in carica durante il periodo in cui era operativo il Consiglio comunale di riferimento. Quest’ultimo ente è stato successivamente sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2020 per accertata permeabilità ai condizionamenti della criminalità organizzata.
Il TAR prende in esame anche un rapporto commerciale di subappalto instaurato dal legale rappresentante della società con un’impresa collegata a un soggetto imputato per concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso.
Secondo i giudici amministrativi, questi elementi, considerati singolarmente e soprattutto nel loro insieme, concorrono a costruire un quadro indiziario coerente. Un quadro che, applicando il criterio del “più probabile che non”, consente di ritenere concreto il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso all’interno della società destinataria dell’interdittiva.
La decisione, spiegano i giudici, risponde all’esigenza di anticipare al massimo la soglia di tutela preventiva nei confronti dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione, esigenza che in questa fase prevale sull’interesse privato alla prosecuzione dei rapporti contrattuali.


