Arresto stalker: la nota di Tiziana Tomeo

CamMiNo nella persona del Presidente Avv. Tiziana Tomeo, esprime grande soddisfazione per l’operazione dei carabinieri che nel pomeriggio di ieri ha consentito di assicurare alla giustizia l’irpino trentenne, stalker, già destinatario di altre denunce da parte della sua ex ragazza. “La prima denuncia risale al settembre 2012, il movente, come da copione, è stato la fine di una tormentata relazione sentimentale durata circa 6 anni, ma le vessazioni, i pedinamenti, le molestie telefoniche subite d…

CamMiNo nella persona del Presidente Avv. Tiziana Tomeo, esprime grande soddisfazione per l’operazione dei carabinieri che nel pomeriggio di ieri ha consentito di assicurare alla giustizia l’irpino trentenne, stalker, già destinatario di altre denunce da parte della sua ex ragazza. “La prima denuncia risale al settembre 2012, il movente, come da copione, è stato la fine di una tormentata relazione sentimentale durata circa 6 anni, ma le vessazioni, i pedinamenti, le molestie telefoniche subite dalla ragazza e dai suoi genitori, hanno determinato uno stato d’ansiosa con attacchi di panico – afferma la Tomeo -.
E’ oramai noto che l’estrinsecazione di comportamenti persecutori non si limiti esclusivamente alla violenza ed al pedinamento, infatti il 30enne è anche indagato per furto in abitazione e violenza sessuale. Quanto sia importante agire in rete ed in sinergia per tentare di porre fine a questo stillicidio, emerge chiaramente dalla complessità delle indagini e dalla loro coordinazione, tant’è che il violentatore è stato limitato nella sua libertà personale grazie ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di detenzione domiciliare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, dott. Sicuranza, su proposta della Procura della Repubblica di Avellino, nelle persone del Procuratore dott. Cantelmo e del sostituto titolare del fascicolo, dott. Del Bene.
E’ cronaca di tutti i giorni che nell’80% dei casi siano le donne le vittime designate dei persecutori poiché tale tipo di reato esalta molto la discriminazione di genere mettendo a rischio la  vita delle donne. Non a casa, nel 50% dei casi le condotte persecutorie subite dalle donne sono trasmodate anche in atti di violenza fisica o sessuale fino all’omicidio; il dato registrato dal Ministero degli Interni è allarmante se si tiene conto che il 10% degli omicidi dolosi avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni sono stati preceduti da atti di stalking.
Il legislatore ha voluto l’introduzione di tale fattispecie di reato per riconoscere il disvalore criminale di quei comportamenti illeciti che in precedenza erano considerati penalmente irrilevanti, tuttavia, nonostante l’introduzione della nuova fattispecie, ancora oggi  a distanza di due anni, si manifesta l’assenza di  consapevolezza tra gli operatori tutti, dalle forze dell’ordine all’autorità giudiziaria, della gravità del reato. Cio’ che viene purtroppo reiteratamente sottovalutato è la lesione alla libertà di autodeterminazione e all’integrità psicofisica che viene causata alla vittima, nonché il  rischio dell’escalation della condotta violenta, caratteristica propria dello stalking. Il reato rileva quando viene data la prova non solo dei comportamenti persecutori ( reiterate minacce e molestie mediante pedinamenti, per esempio o appostamenti,  telefonate e sms ), ma anche  dell’ansia o della paura, del timore per la propria incolumità o dei mutamenti delle proprie abitudini di vita causati dal comportamento dello stalker.
Per ottenere tutela avverso le descritte condotte persecutorie, la persona offesa deve presentare querela entro sei mesi dalla commissione del reato; Se pero’ il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona diversamente abile si procede d’ufficio, allo stesso modo in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. V’è pero’ la possibilita’, per la persona che si ritiene offesa dalla condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all’articolo 612-bis, di avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore sino a quando non presenta formale querela. L’istanza è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 612-bis, l’autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l’indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. La diffida è notificata all’indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale. Orbene, abbiamo imparato a individuare lo stalking, sappiamo cos’è e come si manifesta, ma siamo anche consapevoli che troppo spesso la giustizia ritarda, perché una sola denuncia non equivale a tutela certa. Sono necessari tempi più celeri, maggiore cooperazione e fiducia nella vittima che denuncia, tutelandola e rassicurandola per evitare un omicidio certo”, conclude la Tomeo.

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