Morti bianche, l’Asl: mai abbassato la guardia sui controlli

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate da esponenti sindacali in seguito alla morte sul lavoro avvenuta ad Ariano Irpino lo scorso 4 gennaio, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino intende precisare quanto segue:
“L’infortunio mortale di cui è stato vittima un giovane lavoratore nel cantiere di Camporeale di Ariano Irpino indigna ognuno di noi. Questo sentimento appartiene a ogni coscienza perché non è umanamente accettabile che una persona debba morire a causa del proprio lavoro. Mentre è banale addossare la colpa agli altri non è altrettanto semplice fare tutti un mea culpa e cercare di individuare le cause che danno origine a tali tragedie. A cominciare da quelle numerose imprese per le quali ‘la cultura della sicurezza sul lavoro” non è un valore aggiunto che contribuisce alla crescita dell’immagine dell’impresa stessa nel mondo del lavoro, ma è, invece, considerata esclusivamente un mero costo. Altro punto focale è la “formazione dei lavoratori” in materia di sicurezza del lavoro, che non è un compito affidato all’Asl, così come erroneamente riportato in alcune dichiarazioni, ma è un obbligo in capo al datore di lavoro previsto dall’art. 37 D.Lgs. 81/08. In aggiunta, il comma 7-bis di questo stesso articolo prevede che la “formazione” per i dirigenti e per i preposti delle imprese può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o dalle scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Organismi questi esistenti nella nostra provincia e che, peraltro, si vantano di essere bene attrezzati per svolgere questo ruolo. Passando alla “consulenza” alle imprese si osserva che questa materia è di competenza dell’Inail, dell’Ispesl e di altri enti, così come previsto dal comma 2, lett. c), d), e), art.9 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. La “consulenza”, peraltro, non può essere svolta dagli ispettori dell’Asl, che invece svolgono l’attività di vigilanza, così come previsto dal comma 5 dell’art.13 del D.Lgs. 81/08. Infine, la “vigilanza”, per la verifica del rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni, viene svolta con accessi ispettivi improvvisi nei luoghi di lavoro, da ispettori all’uopo preposti muniti di qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 758/94 tuttora vigente. Questo compito istituzionale viene svolto dall’Asl, come prevede l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 81/08, ma nei cantieri edili, come prevede l’art. 13, comma 2, lett. a), questo stesso compito è svolto parimenti dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Dai dati in possesso, emerge che è praticamente impossibile ispezionare tutti i 2.000 cantieri, e per tutto il periodo della loro durata, che mediamente ogni anno risultano attivi in Irpinia. Quindi, l’attività di vigilanza nei cantieri edili viene svolta da questa Asl necessariamente a campione, tenendo presente i seguenti parametri: -n° di addetti, n° di imprese operative nel cantiere, importo dei lavori e la durata degli stessi. E’ il caso di evidenziare, peraltro, che in sede di conferenza Stato-Regioni fu stabilito che le Regioni avevano il compito d’ispezionare il 5 per cento dei cantieri attivi e non già la totalità degli stessi. In ossequio a questi criteri, nello scorso anno sono stati effettuati oltre mille accessi ispettivi, così, circa il 40 per cento dei cantieri è stato ispezionato, andando bel oltre quel 5 per cento fissato per legge. In base a quest’azione, nell’arco dell’ultimo decennio, in Irpinia si è registrata una riduzione di infortuni mortali e gravi pari al 50 per cento. Inoltre, sono state irrogate sanzioni per oltre 40.000 euro con segnalazioni di imprese inadempienti all’A.G. per contravvenzioni riscontrate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 758/94. E’ altresì opportuno ricordare che il legislatore ha previsto che la sicurezza sul lavoro, in quasi tutti i cantieri edili, deve essere assicurata da un professionista del settore nominato dal committente dei lavori (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: ingegneri, architetti, ecc.) comma 4, art. 90 del D.Lgs. 81/08. Infatti, questo professionista, se adeguatamente formato, è certamente in grado di sostituire l’ispettore Asl nella materia della prevenzione degli infortuni, anche perché può essere quasi quotidianamente presente in cantiere”.

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