Tribunale, respinto dal Tar il ricorso contro la nomina della presidente Spena

Tribunale Avellino

La Prima Sezione del Tar del Lazio ha posto un punto fermo sulla vicenda relativa alla guida del Tribunale di Avellino. Con una sentenza ampia e puntualmente motivata, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dalla dottoressa Vincenza Barbalucca contro il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti della dottoressa Francesca Spena, confermando la decisione adottata dal Plenum del CSM il 5 marzo 2025.

 

Il ricorso riguardava la nomina della dottoressa Spena a Presidente del Tribunale di Avellino. La dottoressa Barbalucca, assistita dall’avvocato Geremia Biancardi, aveva chiesto l’annullamento della deliberazione, contestando l’esito della valutazione comparativa.

 

 

La controinteressata si è costituita in giudizio con la difesa degli avvocati Maria Grazia Ingrosso ed Enrico Soprano.

 

Nelle motivazioni, il Tar  spiega il criterio adottato dal  dal Consiglio Superiore della Magistratura, chiarendo come la scelta sia maturata all’esito di un confronto tra due magistrate entrambe dotate di curricula di rilievo, accomunate da un elevato livello professionale ma caratterizzate da esperienze differenti.

 

Da un lato, la dottoressa Barbalucca aveva svolto funzioni semidirettive e direttive di fatto, ma  secondo i giudici tale profilo non  sarebbe risultato sufficiente a colmare un percorso ritenuto meno qualificante sotto altri aspetti, in particolare per l’assenza di esperienze maturate presso la Corte di Cassazione.Dall’altro lato, la dottoressa Spena, pur non avendo ricoperto incarichi semidirettivi o direttivi, aveva acquisito una più ampia visione della giurisdizione grazie a un periodo prolungato di servizio in Cassazione. A questo si aggiungeva un’esperienza ordinamentale di rilievo, svolta come componente e segretario del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Napoli nel quadriennio 2012-2016, esperienza che non figurava nel curriculum della ricorrente

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