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Lomazzo: novità in materia di discriminazioni |
Lomazzo: novità in materia di discriminazioni
Con la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione, “finalmente anche la nostra legislazione vigente in materia viene equiparata alla normativa europea” afferma Domenica Lomazzo, Consigliera di parità della provincia di Avellino. Infatti, vengono rafforzate le tutele della persona sui luoghi di lavoro, comprendendo anche nuove forme di discriminazioni con la previsione delle corrispondenti sanzioni.
La nuova normativa in materia prevede che:
– È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. Si estende il divieto di licenziamento anche ai genitori in caso di adozione durante il periodo precedente l’adozione in cui avvengono gli incontri tra la famiglia e l’adottando.
– Vengono considerati come “discriminazione” anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti costituenti molestia o molestia sessuale, o di esservisi sottomessa.
– È vietata qualsiasi discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e nelle condizioni di lavoro.
– E’ vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
– E’ riconosciuto alle lavoratrici il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.
– E’ introdotto l’articolo 30-bis che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta nelle forme pensionistiche complementari collettive.
– Vengono elevate le sanzioni a carico del datore di lavoro che violi i divieti di discriminazione: in caso di inottemperanza alla sentenza che accerta le discriminazioni o al decreto che ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, nonché in caso di inosservanza degli obblighi prescritti viene prevista l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi (oggi ammenda fino 206 euro e arresto fino a tre mesi). Identica sanzione è prevista nel caso di inottemperanza al provvedimento emesso in via d’urgenza ( oggi ammenda fino a 206 euro e arresto fino a tre mesi).
– In caso di inosservanza del divieto di discriminazione all’accesso al lavoro, formazione e alla promozione professionale e nelle condizioni di lavoro, del divieto di discriminazione retributiva, del divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera, del divieto di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali è prevista l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro.
– E’ prevista la legittimazione processuale anche delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso.
– E’ prevista la tutela giudiziaria di cui beneficiano le vittime di discriminazioni anche a favore di coloro che subiscono un pregiudizio dal datore di lavoro per aver difeso una vittima di discriminazione (c.d. vittimizzazione).





