Caso bollette gas, interviene la Euroconsumatori

Caso bollette gas, interviene la Euroconsumatori
Anche l’associazione Euroconsumatori desidera intervenire in merito alle lamentele espresse da molti utenti di Avellino circa la fatturazione delle utenze del gas. Questo il testo integrale della nota emanata:
“L’autorità per l’energia ed il gas, AEEG, autorità presposta al controllo e regol…

Caso bollette gas, interviene la Euroconsumatori

Anche l’associazione Euroconsumatori desidera intervenire in merito alle lamentele espresse da molti utenti di Avellino circa la fatturazione delle utenze del gas. Questo il testo integrale della nota emanata:
“L’autorità per l’energia ed il gas, AEEG, autorità presposta al controllo e regolazione del settore dell’energia elettrica e del gas, ha con proprie direttive fissato delle condizioni contrattuali di riferimento. Esse sono delle clausole fissate direttamente dall’Autorità che devono essere inserite in ogni tipo di contratto per la fornitura del gas. In merito alla lettura del contatore l’Autorità ha stabilito che le imprese di distribuzione sono tenute ad inviare presso gli utenti un operatore con l’incarico di eseguire il tentativo di lettura del contatore:
1) almeno una volta l’anno per i clienti finali con consumi fino a 500 smc/anno;
2) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti finali con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 smc/anno.
Ci si riferisce al tentativo di lettura e non alla lettura perché molti contatori sono all’interno delle abitazioni e non è sempre possibile per il letturista visionarli: il cliente finale può essere assente. In quest’ultimo caso il distributore è tenuto ad informare il cliente del tentativo non andato a buon fine e e della possibilità di trasmettere i dati attraverso l’ autolettura. Il venditore deve consentire ai clienti finali, con consumi fino a 5.000 smc. /anno, di effettuare l’autolettura del proprio contatore, deve cioè predisporre degli strumenti (numero verde, cartolina postale, internet, ecc.) che consentano ai clienti finali di comunicare il proprio consumo. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, tranne quando il dato comunicato dal cliente finali è molto diverso dalla media dei suoi consumi storici. In questo caso il cliente finale deve essere informato che l’autolettura sarà considerata non valida. Inoltre l’autolettura se comunicata al venditore secondo le modalità indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta dei dati effettivi. La comunicazione dell’autolettura da parte del cliente finale non esime il venditore dall’effettuare le letture periodiche secondo le scadenze previste. Il cliente, in caso di conguagli particolarmente elevati rispetto alle bollette in acconto, ha il diritto di pagare il corrispettivo con rate successive. La possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere indicata nella bolletta rateizzabile. La rateizzazione della bolletta è prevista per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Il cliente qualora rientri nei casi previsti deve essere informato nella bolletta relativa al pagamento della possibilità di ottenere una rateizzazione e delle relative modalità. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al venditore entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza. Il pagamento non può essere rateizzato per importi inferiori a € 50. Se il cliente e il venditore non concordano una diversa soluzione, l’importo rateizzato è suddiviso in un numero di rate costanti pari almeno al numero di bollette in acconto ricevute dal cliente dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque non inferiore a due”.

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