Chissà quanti automobilisti irpini sono stati sanzionati dal Comune di Puglianello, nel cui territorio insiste l’autovelox posizionato al km 35+050, lungo la SS 372 “Telesina” che congiunge Benevento con Caianello.
Alcuni di questi, magari, avranno subìto anche la decurtazione dei punti dalla patente per eccesso di velocità.
Avverso tale sanzione, però, uno dei tanti utenti, multato dal Comune di Puglianello per eccesso di velocità (art. 142 comma 9 del D.Lgs. 285/92), ha impugnato il verbale innanzi all’Autorità Giudiziaria per ottenere l’annullamento della contestazione.
Ed ha avuto ragione con l’accoglimento del ricorso.
Secondo quanto riportato dall’Agenzia Giornalistica LPS, “il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Dott. Alfredo Mancini, all’udienza del 13 febbraio 2025, nella causa tra un automobilista, assistito dall’avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, nei confronti della Prefettura di Benevento, ha accolto l’opposizione dell’utente e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Benevento”.
I motivi della decisione sono stati esposti in modo dettagliato ed articolato pronunciamento del Giudice adito il quale, in merito delle censure mosse alla legittimità del verbale, ha ritenuto fondata l’opposizione dell’automobilista e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Approvazione e omologazione
Decisivo ed assorbente ai fini della decisione si è rivelata l’eccezione concernente la mancata omologazione del dispositivo elettronico T-Exspeed V.2.0. “autovelox” che risulta solo approvato.
Una distinzione non banale, come da decenni sostiene Carlo Spaziani già ufficiale della polizia locale di Roma Capitale, ricevendo peraltro pure il sostegno dall’Accademia della Crusca da lui interpellata in merito alle interpretazioni linguistiche.
“Relativamente alla mancanza di prova dell’omologazione dell’autovelox – scrive il GdP dott. Alfredo Mancini – nella comparsa di costituzione la Prefettura di Benevento sostiene che le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale sono equivalenti”.
“La tesi non è condivisibile: la Prefettura di Benevento, quindi, non prova l’intervenuta omologazione.
“Invero dagli atti emerge che il dispositivo utilizzato è l’autovelox T-Exspeed V.2.0. e che la Prefettura di Benevento ha versato in atti i decreti di approvazione del MIT ma non ha provato la intervenuta omologazione”.
Premesso, quindi, che è pacifico che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento a carico del ricorrente non era omologato, la questione di diritto da risolvere consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio.
Sottolinea ancora il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, dott. Alfredo Mancini: “La questione è stata risolta dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 10505 del 18/04/2024″.
Interpretazioni? C’è la Cassazione…
“La Corte ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
Lo stesso GdP ha censurato le recenti interpretazioni espresse dal Ministero dell’Interno, in merito alle istruzioni fornite ai Prefetti di rigettare i ricorsi contro le sanzioni pecuniarie per eccesso di velocità, sulla scorta di un parere dell’Avvocatura dello Stato:
“Non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – scrive il Giudice dott. Alfredo Mancini – le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”.
Insomma, rispetto ad una sentenza (la n.10505 del 18 aprile 2024) della Corte di Cassazione, c’è poco da discutere o interpretare.
Per questi motivi il Giudice di Pace ha accolto il ricorso con conseguente annullamento della ordinanza opposta.
Autovelox di Atripalda
Per quanto riguarda gli autovelox installati in Provincia di Avellino e, in particolare quello che insiste nel territorio del Comune di Atripalda, secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’orientamento della Prefettura di Avellino sarebbe quello di accogliere gli eventuali ricorsi.
Sembra proprio che tale apparecchiatura non sia omologata.
Accettiamo, ovviamente, eventuali precisazioni da parte del Comune di Atripalda, ovvero il certificato di omologazione dell’autolox posizionato prima dello svincolo per Atripalda. Prima di richiederlo attraverso l’accesso agli atti.





