Il Comune interviene sulla movida estiva per tutelare residenti e quiete pubblica. Stop alla musica alle 2, chiusura dei locali alle 3 e divieto di asporto di alcolici dall’una alle 6.
Ariano Irpino introduce nuove regole per la movida estiva. Con l’ordinanza sindacale numero 16 del 14 agosto 2026, il sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante ha disposto una serie di limitazioni temporanee destinate alle aree interessate dalle aggregazioni serali e notturne. Il provvedimento entra in vigore oggi, 14 agosto e resterà valido fino al 15 settembre.
Alla base della decisione ci sono le criticità legate soprattutto al Centro storico, dove durante l’estate aumenta sensibilmente la presenza di persone negli spazi pubblici e nelle zone caratterizzate da pubblici esercizi, attività di somministrazione, negozi e attività artigianali alimentari.
L’obiettivo dichiarato dal Comune di Ariano Irpino è trovare un equilibrio tra la vitalità economica e turistica delle serate estive e il diritto dei residenti al riposo. L’amministrazione richiama, in particolare, le segnalazioni e gli esposti relativi a schiamazzi, musica, amplificazione sonora, consumo di alcolici all’aperto e permanenza degli avventori davanti ai locali fino a tarda notte.
Alcolici, vetro e lattine: i nuovi divieti
Una delle principali restrizioni riguarda la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, vietata tutti i giorni dalle ore 1 alle 6. Resta invece possibile la somministrazione ai tavoli da parte degli esercizi autorizzati.
La stretta scatta prima per vetro e lattine. Dalle ore 22 non potranno essere vendute per asporto bevande, sia alcoliche sia analcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro e in lattine. Per l’asporto potranno essere utilizzati esclusivamente contenitori monouso o realizzati in materiale non pericoloso. La disposizione interessa anche i distributori automatici.
Resta consentita la somministrazione all’interno dei pubblici esercizi e nei dehors regolarmente autorizzati. Una distinzione con cui l’amministrazione punta a limitare i rischi negli spazi pubblici senza bloccare l’attività ordinaria dei locali.
Musica fino alle 2, locali chiusi alle 3
L’ordinanza stabilisce inoltre un limite preciso per gli intrattenimenti. Musica e qualsiasi altra forma di diffusione sonora dovranno cessare alle ore 2. Resta comunque obbligatorio, anche prima di quell’orario, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico.
Sono escluse dalla restrizione le iniziative organizzate o espressamente autorizzate dal Comune. Il sindaco potrà inoltre concedere deroghe motivate per manifestazioni di interesse istituzionale, culturale, turistico o sociale promosse o patrocinate dall’amministrazione.
Per gli esercizi di somministrazione viene fissato alle ore 3 l’orario massimo di chiusura, valido tutti i giorni durante il periodo di efficacia dell’ordinanza.
Più responsabilità anche per gli esercenti
Il provvedimento non interviene soltanto sugli orari. Ai titolari delle attività viene chiesto di adottare misure per contenere il rumore provocato dagli avventori e impedire la formazione di assembramenti in grado di disturbare la quiete pubblica.
Gli esercenti dovranno inoltre richiamare la clientela al rispetto del riposo dei residenti, mantenere pulite le aree antistanti i locali e garantire il corretto utilizzo degli spazi esterni autorizzati.
Il nodo centrale indicato nell’ordinanza è infatti quello del cosiddetto rumore antropico, cioè quello generato dalla concentrazione delle persone negli spazi della movida. Un fenomeno che, secondo l’amministrazione, diventa particolarmente problematico durante l’estate, quando le abitazioni sono maggiormente esposte alle immissioni sonore anche per la necessità di tenere aperte le finestre.
Controlli e possibili nuove misure
La verifica sul rispetto delle disposizioni sarà affidata alla Polizia municipale, alle Forze dell’Ordine e agli altri organi competenti. Il Comune si riserva di modificare, integrare o revocare l’ordinanza qualora i controlli restituiscano un quadro differente, ma anche di introdurre ulteriori restrizioni se dovesse emergere il permanere o l’aggravarsi delle criticità.
Le violazioni, quando il fatto non costituisce reato e non è già sanzionato da altre norme, comporteranno l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50, comma 7-bis, del Testo unico degli enti locali.
Il provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Commissariato di Ariano Irpino, ai comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e alla Polizia municipale.
La linea scelta dall’amministrazione è dunque quella di non fermare la movida, ma di circoscriverne gli effetti più problematici. Una regolamentazione che accompagnerà l’ultima parte dell’estate arianese e che resterà in vigore, salvo modifiche o revoche anticipate, fino al 15 settembre.


