
L’autovelox, apparecchiatura ben nota anche agli automobilisti che transitano dalle parti di Atripalda (Avellino) subendo multe da uno strumento che non è a norma, come sentenziato dalla Corte di Cassazione.
I comuni, non solo quello di Atripalda, continuano però a mantenere in funzione le apparecchiature, mentre le Prefetture (non tutte, però…) rigettano i ricorsi in nome di un parere dell’Avvocatura dello Stato che peraltro stride rispetto ai pronunciamenti della Cassazione.
In caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, però, gli automobilisti sanzionati appellano l’ordinanza prefettizia dinanzi al giudice di Pace ottenendo quasi sempre ragione, anche con vittoria di spese, in nome della legge applicata.
Ora si parla di una sanatoria per gli autovelox illegali. Ma è veramente così?
Il decreto del Ministero: cosa dice Bruxelles?
E’ stata divulgata, in queste ore, la notizia secondo cui il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti ha sottoposto all’attenzione dell’Unione Europea il decreto attuativo attraverso cui saranno automaticamente considerati omologati tutti quelli dal 13 agosto 2017 a oggi.
La notizia è stata commentata con soddisfazione soprattutto dai sindaci e dai comandanti del comuni nel cui territorio sono posizionati gli autovelox, preoccupati per i pronunciamenti dei giudici di Pace e dei vari Tribunali italiani che stanno accogliento i ricorsi degli automobilisti, spesso anche con vittoria delle spese legali.
Omologazione automatica, si può fare?
A parte il fatto che da Bruxelles la risposta non arriverà prima di fine giugno, ma è veramente così?
E’ possibile omologare per decreto gli autovelox che, al momento, non risultano regolari? Lo ha sancito la Corte di Cassazione con diverse sentenze civili e penali recepite dai giudici italiani.
Carlo Spaziani ufficiale in pensione della Polizia locale di Roma Capitale, uno dei più autorevoli se non il massimo esperto per quanto riguarda gli strumenti rilevatori di velocità (autovelox), tiene a ricordare la sentenza 8515/2001 della Cassazione 1° sez. civile secondo cui […] non si può fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione […] I
In sostanza il Decreto a cui fanno riferimento gli organi di informazione, su imbeccata di chi vuole fare passare questo tipo di messaggio («È una pietra tombale sui ricorsi a pioggia contro le multe»), è il numero 282/2017, cosiddetto “Minniti” per emanazione dell’allora Ministro dei Trasporti, e deve necessariamente essere suffragato da prove. Non bastano, insomma, le sole citazioni giornalistichee.
Cosa dice il decreto Minniti
Analizzato il Decreto 282, l’esperto Carlo Spaziani, da noi intervistato, ha teso ad evidenziare: all’articolo 1 si tenta di derogare a precise norme dettate dal Codice della Strada.
Trattantosi di legge speciale dello stato Italiano, ogni modifica che si vuole apportare deve necessariamente essere fatto dal Governo tramite i propri Ministri così come da art. 232 comma 1 del C.d.S. Il Decreto di cui si parla – spiega ancora Spaziani – è un atto illegittimo che tenta di derogare, (e ciò non è possibile, se non screditando il sistema delle fonti di diritto) ad una norma di Legge, che il legislatore ha rafforzato precisando: Debitamente omologato.
Quandanche non si considerasse atto illegittimo l’art 4, questi limita gli effetti del Decreto medesimo a far data dalla sua pubblicazione, (giugno 2017).
Secondo questo Decreto, dunque, tutte le apparecchiature approvate che sono state rilasciate prima di questa data devono essere considerate illegittime.
Tuttavia è da sapere e si consideri che tali approvazioni rilasciate a tutt’oggi dal M.I.T. sono prodromiche alle omologazioni quindi prive di efficacia giuridica.
Il Decreto in questione a firma del Ministro dei Trasporti, deve considerarsi parzialmente nullo per incompetenza istituzionale, in quanto, l’apparecchiatura, trattandosi di strumento di misura legale (Sentenza della Corte Costituzionale 113/2015) la competenza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ora MIMIT (Art. 97 della Carta Costituzionale) che lo esercita attraverso l’Ufficio metrico Provinciale. (Legge 273/91- DPR 12 Agosto 1982, n. 802 – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112).
E allora, cosa fare?
Chi riceve una multa deve verificare le caratteristiche dell’autovelox utilizzato per il rilevamento della velocità.
Se trattasi di apparecchiatura non omologata (contrariamente a quanto invece scritto nel verbale) può produrre ricorso al Prefetto oppure direttamente al Giudice di pace competente per territorio per vedersi annulato il provvedimento sanzionatorio.