Riapertura attività in Campania: c’è l’ordinanza

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che sarà in vigore da lunedì 27 aprile fino al 3 maggio, quando dovrebbe terminare il lockdown imposto dal Governo.

De Luca ha ripristinato le attività e i servizi di ristorazione (pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gastronomie e gelaterie), che potranno – attraverso l’esclusiva prenotazione telefonica oppure online, solo con consegna a domicilio.

I bar e le pasticcerie resteranno aperte soltanto dalle ore 7 alle 14; tutte le altre attività dalla ore 16 alle 22.

Via libera pure alla riapertura delle librerie e delle cartolerie, limitate al solo commercio al dettaglio, anche in questo caso con orari stabiliti di apertura e chiusura: dalle 8 alle 14.

In ogni caso, prima della riapertura, le attività dovranno provvedere alla sanificazione dei locali, esponendo in sede un documento che attesti l’avvenuta esecuzione del servizio. Stesso discorso dei veicoli utilizzati per le consegne a domicilio.

Il personale potrà riprendere a lavorare solo dopo avere effettuato una visita medica che certifichi lo stato di buona salute. Potrà operare solo muniti di dispositivi di protezione.

Tutte le attività resteranno chiuse nei giorni 25 e 26 aprile e il primo maggio, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, dei distributori di carburante e delle edicole.

Ecco l’ordinanza

Con l’ordinanza n.37 del 22/04/2020, la Regione Campania ha disposto la riapertura delle seguenti attività, con le relative modalità.

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:

a) sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.

2. È fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.

4. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).

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