Il biotestamento è legge. D’Amelio: “Oggi scritta una pagina storica”

Il biotestamento è legge. “Pagina storica che contribuisce a realizzare uno Stato più laico e giusto dove ognuno ha la libertà di scegliere sul fine vita. Un pensiero per chi ha lottato per questa legge e ora non c’è più”, ha twittato Rosetta D’Amelio presidente del Consiglio regionale della Campania.

Ecco le principali novità introdotte:
Diritto alle scelte terapeutiche e cure condivise – Finché il paziente è cosciente e può liberamente esprimere la propria volontà, ogni cura (o rifiuto di cura) è subordinato al suo consenso informato e scritto, sempre revocabile. Per le patologie croniche, invalidanti o caratterizzate da prognosi infausta, medico e malato possono stabilire un piano di cure valido anche per il periodo successivo alla perdita della capacità di intendere e volere del paziente.
Rifiuto della cura-Il paziente debitamente informato delle conseguenze delle proprie scelte ha il diritto di rifiutare qualunque trattamento sanitario, anche quelli che garantiscono la sopravvivenza.
La legge non introduce né l’eutanasia né il suicidio assistito-Il diritto di rifiutare le cure non legittima alcun comportamento commissivo (volontario) del medico volto a procurare la morte del malato; l’omicidio del consenziente, dunque, rimane nel nostro ordinamento un reato.
Il ruolo della famiglia-Il paziente può decidere di coinvolgere qualsiasi persona (coniuge, convivente o anche un amico) nelle scelte mediche che lo riguardano. Per evitare le scelte fatte “a sua insaputa”, in assenza di questa indicazione i medici possono rivolgersi solamente al malato.
Minorenni-Decidono sempre i genitori anche se separati o divorziati (tranne i rarissimi casi di affidamento superesclusivo o affidamento al Comune). Il minore deve essere comunque ascoltato: la sua opinione conta in misura direttamente proporzionale al grado di maturità e all’età. In caso di conflitto tra i genitori decide il Tribunale che deve sempre ascoltare il minore con più di 12 anni.
Incapaci di intendere e volere-Per l’interdetto decide sempre il tutore; l’inabilitato, invece, decide per sé stesso; per coloro che fruiscono dell’amministratore di sostegno dipenderà da caso a caso; se il tutore o l’amministratore di sostegno rifiutano le cure ma i medici le ritengono necessarie o adeguate, decide il Giudice.
Dichiarazioni anticipate di trattamento-Ogni soggetto maggiorenne può stabilire, per il periodo in cui sarà incapace di intendere o volere o non potrà esprimersi, a quali cure e accertamenti sottoporsi, nominando un fiduciario, cioè un soggetto che lo rappresenti nella relazione con il medico e lo sostituisca nell’assunzione delle scelte. I sanitari sono tenuti a rispettare la volontà contenute nella DAT tranne quando siano “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie – non prevedibili al momento di compilazione delle DAT – tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato. In  questi casi il medico può decidere di non rispettare le DAT se c’è il consenso del fiduciario; in caso di conflitto tra medico e fiduciario decide il Giudice. Di tutta la legge la parte delle DAT è sicuramente quella che maggiormente risente della necessità del compromesso: la terminologia utilizzata, a tratti evanescente, rischia di creare più di un conflitto in Tribunale.
DAT scritte e gratuite-Le DAT hanno sempre la forma scritta, possono essere firmate davanti a un Notaio oppure, più semplicemente, essere consegnate personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza che le annota in un apposito registro. Sulle DAT non si paga alcuna tassa, imposta o tributo.

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