Avellino anti-smog: ordinanza nulla, segnaletica sbagliata, salta la domenica ecologica?

L’ordinanza numero 556 del 21 novembre 2018 è nulla.

E vi spieghiamo pure il perchè, visto che nessuno si è premurato di sostituirla con una legittima.

Così come avvenuto per l’ordinanza del giorno precedente, la 531 del 20 novembre 2018.

Si, proprio quella che Irpiniaoggi – unico organo di informazione a sostenerlo –  aveva definito “sbagliata”: lo era per davvero. (LEGGI QUI)

Infatti è stata sostituita con l’ordinanza in vigore, che non può essere considerata corretta.

Possibile che nessuno si sia accorto di ciò? (LEGGI QUI)

Allora ve lo spieghiamo noi perchè l’ordinanza in corso è nulla:

ECCO PERCHE’

C’è un principio di base del diritto amministrativo secondo cui gli atti a doppia firma non sono validi.

L’ordinanza deve essere firmata dal Sindaco o dal Comandante dei Vigili Urbani. Non da entrambi.

Al massimo il Comandante dei Vigili Urbani può firmare quale responsabile del procedimento.

Se impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, questa ordinanza viene sicuramente impugnata.

La co-firma annulla l’atto.

La Cassazione s’è pure espressa sulla posizione dell’autorità che sottoscrive l’ordinanza.

Uno solo deve firmare, ci deve essere la certezza di chi è l’autorità finale di chi firma l’atto, è un principio cardine del diritto amministrativo.

RICORSO

Gli effetti quali si possono avere?

Se qualcuno decide di fare ricorso al Tar, occorrerà attendere che i giudici amministrativi dispongano l’annullamento dell’ordinanza.

Chi viene multato può proporre – entro 30 giorni – certamente ricorso al Giudice di Pace, allegando copia dell’ordinanza (quella con le due firme) e fare riferimento a quanto sancito in tema di diritto amministrativo.

Per maggiore comodità è possibile scaricare il documento cliccando qui.ordinanza 556 del 21-11-2018

Si può produrre ricorso pure alla Prefettura di Avellino, in carta libera, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

SEGNALETICA

Oltre questo, c’è un altro motivo per un eventuale ricorso: la segnaletica apposta sulle transenne non è corretta.

Si fa ancora oggi riferimento all’ordinanza del 20 novembre 2018. Sappiamo tutti che è stata rimpiazzata da quella del 21 novembre che non può essere considerata una integrazione.

Che confusione.

Per concludere, considerando la nullità dell’ordinanza del 21 novembre 2018,  ogni divieto di circolazione in essa indicato non è da considerarsi valido. Neppure per la domenica ecologica del 25 novembre 2018, dunque.

Siamo a disposizione per pubblicare eventuali chiarimenti o interventi in materia.

Che siano effettivamente tali.

Altrimenti si crea maggiore confusione in una situazione delirante.

 

 

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