Elettrodotto Lacedonia, Giordano interroga il Ministro

Il deputato irpino di Sel ha rivolto un’interrogazione a risposta scritta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in merito alla realizzazione dell’elettrodoto in Alta Irpinia. “Per sapere – premesso che: con decreto dirigenziale n. 255 del 7 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 39 del 22 luglio 2013 la regione Campania ha autorizzato «la società ALISEA s.r.l. Uni-personale con sede in Roma alla Via del Corso n. 75/10 – CAP 00186, C.F. e P.IVA 01588460996, fatti salvi i d…

Il deputato irpino di Sel ha rivolto un’interrogazione a risposta scritta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in merito alla realizzazione dell’elettrodoto in Alta Irpinia. “Per sapere – premesso che: con decreto dirigenziale n. 255 del 7 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 39 del 22 luglio 2013 la regione Campania ha autorizzato «la società ALISEA s.r.l. Uni-personale con sede in Roma alla Via del Corso n. 75/10 – CAP 00186, C.F. e P.IVA 01588460996, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):
1. alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica da realizzarsi nel comune di Lacedonia, in località Macchialupo, di potenza complessiva massima fino a 47,5 Mw per un numero di 19 aerogeneratori;
2. all’allacciamento alla rete di distribuzione tramite collegamento in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV in doppia sbarra da inserire in doppia antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di Bisaccia, come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
4. di disporre l’opposizione del vincolo preordinato all’esproprio del diritto di proprietà e degli altri diritti reali necessari alla costruzione dell’impianto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 co. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 327/01 sui terreni riportati al Catasto come di seguito esplicitato …»;
i cittadini dei comuni di Bisaccia (Avellino) e Lacedonia (Avellino), costituiti in comitati «Nessuno tocchi Piani San Pietro» e «No Alta tensione» a difesa dei territori, dell’ambiente e della salute dei cittadini si oppongono alla realizzazione dell’elettrodotto, hanno chiesto che lo stesso fosse interrato al fine di arrecare minor danno all’ambiente e alla salute dei cittadini, ma la società oppone l’impossibilità ad interrare l’opera perché i costi sarebbero eccessivi;
stante l’indisponibilità dalla società ALISEA srl unipersonale ad accogliere le richieste dei comitati in riunioni svoltesi presso le sedi comunali e a Roma presso il Ministero i comitati «Nessuno Tocchi Piani San Pietro» di Bisaccia (Avellino), «No alta tensione» di Lacedonia (Avellino) e «V.O.R.I.A.» di Vallata (Avellino) visto il mancato accoglimento della richiesta di interrare l’opera hanno denunciato alla regione Campania, ai comuni di Bisaccia e Lacedonia, al commissariato agli usi civici della Campania e del Molise, la circostanza che l’elettrodotto da 150 kV, come risulta dallo stesso piano particellare grafico descrittivo di esproprio allegato al progetto, interessa le particelle 7 e 19 del foglio 53 e la particella 510 del foglio 48 in agro del comune di Lacedonia (Avellino) particelle che appartengono al demanio civico categoria A;
la complessa materia degli usi civici trova la sua completa disciplina nella legge n. 1766 del 16 giugno 1927 (che ha convertito in legge il regio decreto 22 maggio 1924 n. 751) e nel successivo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928. Gli usi civici, nella definizione normativa, sono quindi i diritti d’uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività e tale uso si manifesta in attività relative al godimento di un determinato bene quale: godere del pascolo, fare legna o usare dei prodotti del bosco, seminare terreni, e altro;
il legislatore (articolo 11) ha distinto, per ciò che concerne i terreni facenti parte dei demani pubblici, tra terreni utilizzabili come bosco o pascolo (categoria A) e terreni utilizzabili per la coltura agraria. (categoria B). Detta distinzione, lungi dall’essere meramente descrittiva, è alla base di un differente regime di circolazione dei terreni suddetti in quanto, mentre per quelli utilizzabili come bosco o pascolo non è prevista alcuna alienazione o cambio di destinazione senza preventiva autorizzazione ministeriale (ora regionale), viceversa i terreni utilizzabili per la coltura sono destinati ad essere ripartiti mediante assegnazione (cosiddetta quotizzazione dei terreni demaniali);
l’articolo 12, comma 2, legge 1766 del 1927 stabilisce che le terre collettive continuano ad essere soggette ad un regime d’indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità, salvo casi particolari e specifici. Pertanto, i terreni su cui insistono usi civici sono sottoposti a vincolo di indisponibilità, di inalienabilità e di destinazione (cfr. ex multisCass. Civ.,sez III, 3.2.2004, n. 1940; sez. V, n. 11993 dell’8 agosto 2003);
alla luce delle disposizioni normative e dell’orientamento giurisprudenziale costante si può pertanto affermare che fino a quando non avvenga l’assegnazione a categoria il bene è assolutamente incommerciabile. A seguito della suddetta assegnazione, invece, qualora l’immobile rientri nella categoria A (boschi e pascoli), esso sarà destinato per sempre a restare di proprietà pubblica; l’unica ipotesi di commerciabilità pertanto sarà circoscritta al caso di compravendita per esigenze di pubblico interesse, opportunamente adottata dal comune ed approvata dalla regione. Viceversa l’assegnazione del terreno a categoria B (coltura agraria) comporterà il diritto di enfiteusi a favore del singolo il che comporta che potranno essere compiuti atti unilaterali di disposizione della proprietà, siano essi di natura privatistica che di natura espropriativa, soltanto dopo l’affrancazione del canone enfiteutico;
dall’analisi della certificazione storico catastale inerente le particelle 7 e 19 del foglio 53 e la particella 510 del foglio 48 emerge che le stesse sono appartenenti al demanio civico categoria A;
l’articolo 1 della legge n. 431 del 1985 (legge Galasso), sottopone a vincolo paesistico tutti i terreni di uso civico vincolo ribadito dal decreto legislativo 490 del 1999 e, successivamente, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dell’ambiente), modificato con i decreti legge 24 maggio 2006 n. 156 e 157, il quale ultimo, all’articolo 142 lettera h) indica «di interesse paesaggistico» e come tali sottoposti alla disciplina del vincolo «le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici»; la pratica, largamente diffusa in regione Campania, di autorizzare la realizzazione di opere su demanio civico a portato alla presentazione in regione Campania di una proposta di legge «Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico» (Reg. Genn. 513 – ad iniziativa dei Consiglieri Consoli, Cobellis, Iacolare, e Mocerino depositata in data 24 marzo 2014) che potrebbe divenire l’ennesima «sanatoria» agli scempi ambientali e dei conseguenti «disastri» su cui tardivamente recriminare nella vana ricerca di individuarne i responsabili;
da ultimo la regione Campania, incalzata dai Comitati, è stata «costretta» con nota prot. 2014.0731325 del 3 novembre 2014 a firma del dirigente dell’UOD Foreste, a riconoscere che i terreni in agro di Lacedonia «Foglio 53, particelle 7 e 19, tuttora sono gravate dal vincolo di Uso civico» –: se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e cosa intenda fare per tutelare le aree gravate da usi civici che risultano sottoposti a vincolo paesaggistico ex lege. (4-06850)”

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