Coronavirus, De Luca frena Conte: librerie, cantieri, negozi ecco la nuova ordinanza

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Governatore ha frenato il premier Giuseppe Conte, prorogando le precedenti ordinanze, allineandole alle indicazioni nazionali, fino al prossimo 3 maggio, ma inserendo nuove prescrizioni per i cantieri e il commercio.

Quello al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet (Conte aveva annunciato la riapertura di librerie e cartolerie a partire da martedì 14 aprile).

Per ciò che concerne il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, che sul territorio nazionale avrebbe dovuto ripartire a pieno regime da martedì, è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8-14.

Nella settimana del 1° maggio 2020, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.

Attività edilizia

E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

Per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati.

CONSULTA L’ORDINANZA

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