I Categoria, respinti i reclami di Baiano e Flumerese

I Categoria, respinti i reclami di Baiano e Flumerese

Il giudice sportivo del Comitato Regionale Campania ha rigettato i reclami presentati dal Baiano e dalla Flumerese. “RECLAMO BAIANO – GARA BAIANO / LACEDONIA DEL 13.12.2009
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, la reclamante assume che il calciatore Pensa Michele (nato il 20.04.1988), abbia partecipato alla gara de qua in presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari (sanzione della squalifica per una gara quale calciatore non espulso dal campo – IV infrazione – Lacedonia / Aterrana del 6.12.2009). Dalla documentazione, acquisita presso questo G.S.T., emerge, viceversa, che, nella cennata gara del 6.12.2009, risulta essere stato sanzionato, con la squalifica richiamata dalla società reclamante, il calciatore Pensa Michele, nato il 2.02.1986. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Baiano; di omologare il risultato conseguito sul campo (1-3 a favore della società Lacedonia); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, in ragione del caso di omonimia”.

RECLAMO FLUMERESE – GARA FLUMERESE / AMOROSI DEL 2/5/2010
Il G.S.T., visto il preannuncio reclamo inviato tempestivamente, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del competente reclamo. Questo G.S.T., tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice di Giusitizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se il reclamo medesimo è stato soltanto preannunciato. Per tali motivi;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di omologare il risultato conseguito sul campo, 3-2 a favore della società Amorosi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Flumerese”.

SPOT