Schiarita sulle sagre per le bevande alcoliche
Da CONFESERCENTI SAVONA - Il Ministero dello sviluppo economico, con
una risoluzione, salva gli operatori commerciali e le manifestazioni su aree pubbliche dalla legge
che vieta la somministrazione di alcolici. Ecco il testo della comunicazione arrivata dall’Ufficio
Legislativo e Affari Giuridici:
Oggetto: Divieto somministrazione alcolici di cui all’art. 23 della Legge comunitaria 2008: il
Ministero dello sviluppo economico, con una risoluzione, salva gli operatori commerciali e le
manifestazioni su aree pubbliche.
Gli operatori del commercio su aree pubbliche, sia che esercitino su posteggio isolato o posto
all’interno di mercati o fiere, sia che commercializzino i propri prodotti in forma itinerante,
potranno tranquillamente continuare ad effettuare la vendita di alcolici in recipienti chiusi, come
d’uso.
E anche chi effettua la somministrazione di alcolici su aree pubbliche nell’ambito di
manifestazioni quali sagre, feste e riunioni straordinarie di persone in genere, sulla base di
autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande, non avrà alcun
problema a continuare le normali attività di somministrazione degli alcolici.
( Nota Giannarelli: per le sagre vedi la circolare sotto allegata, parte in grassetto )
Lo ha chiarito con propria risoluzione (n. 69837, del 30 luglio 2009), che si allega, il Ministero
dello sviluppo economico, raccogliendo le preoccupazioni della Confesercenti, che nelle ultime
settimane aveva lanciato l’allarme circa il rischio che un’erronea interpretazione dell’art. 23 della
Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/09) potesse comportare un illogico stop alle regolari attività
commerciali su aree pubbliche, laddove la ratio della legge non appare essere altra che quella di
voler disincentivare la vendita e la somministrazione abusive di bevande alcoliche su aree
pubbliche.
D’altra parte, la stessa Camera dei Deputati aveva approvato, come più volte riferito, un Ordine del
giorno il quale, “premesso che la norma in questione potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e
incertezze in sede interpretativa quanto all’ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui
potrebbero risultare penalizzate attività che - nell’intenzione del legislatore - non devono incorrere
nelle medesime sanzioni, impegna il Governo a chiarire che le disposizioni richiamate al primo
periodo del citato comma 2 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande
alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero
in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici
locali, come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree
pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati”.
La risoluzione ministeriale, che alleghiamo in copia, afferma con nettezza che “la disposizione in
discorso (art. 23 della legge n. 88/09) non ha abrogato l’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 114 del
1998 e che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono
continuare a commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità
ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635.
Una diversa interpretazione, peraltro, renderebbe impossibile, su qualsiasi area pubblica, vendere
bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo, anche una lattina di birra nei banchi o box dei
mercati rionali ove si commercializzano prodotti alimentari o una bottiglia di vino nel corso di una
sagra in cui si promuovono prodotti locali).
Quanto alla possibilità, non esclusa dalla legge statale ed espressamente prevista da alcune
leggi regionali, di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre,
in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti
tipici locali e nelle varie riunioni straordinarie di persone, sulla base di regolare
autorizzazione facente anche le funzioni del titolo di cui all’art. 86 del TULPS, per effetto del
citato art. 152 del RD n. 635, la scrivente ritiene che nulla sia stato innovato dall’introduzione
della norma di cui al citato art. 23: il divieto posto dal secondo comma del nuovo art. 14-bis
della legge n. 125, infatti, non può riguardare esercizi, sebbene posti su aree pubbliche,
provvisti della licenza per quanto temporanea di cui all’art. 86 del TULPS.
Una diversa interpretazione renderebbe possibile la somministrazione e la vendita di alcolici solo
nelle aree pubbliche di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui
alla citata legge n. 287 (piazze, marciapiedi e comunque spazi ove sia autorizzata l’installazione di
tavoli e sedie per la somministrazione), con la conseguenza di determinare una situazione di
disparità di trattamento, tra tipologie di esercenti e modalità di esercizio dell’attività, priva di
giustificazione e logicità, stante la necessità, che sottende la norma, di limitare l’uso di alcool e
contrastarne l’abuso”.
In definitiva, i commi 1 e 2 del nuovo art. 14-bis della legge n. 125/01, aggiunto dall’art. 23 della
Legge comunitaria 2008, hanno, rispettivamente, a nostro avviso, la funzione di:
1. chiarire che la somministrazione di alcolici è consentita soltanto a chi sia titolare della licenza
di cui all’art. 86 del TULPS, sia essa rilasciata definitivamente o temporaneamente: i commercianti
su aree pubbliche privi di tale titolo possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti
chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS;
2. stabilire che la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche da parte di
chi non sia autorizzato ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge comporta le più severe sanzioni
previste dal secondo comma della norma.
Aggiungiamo che la XIV Commissione alla Camera ha approvato, in sede referente, lo scorso 28
luglio, il testo della Legge comunitaria 2009, nell’ambito del quale è ricompreso l’art. 7-bis, che
così recita:
(NOTA: AL MOMENTO NON E’ ANCORA IN VIGORE sino alla approvazione definitiva
del Parlamento (settembre) e pubblicazione nella G.Ufficiale dello Stato). Per ora non vale.
Art. 7-bis. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).
1. L’articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, è così sostituito:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli
esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate
in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,
previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli
operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24
alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca
della merce e delle attrezzature utilizzate».
Se definitivamente licenziata, detta norma confermerà quanto la circolare afferma per via
interpretativa. |